IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 438/1997, proposto da. Raffaele Licastro Scardino, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Pellegrino e Gabriella Spata, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16; Contro Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. pro tempore, non costituita, e nei confronti di Societa' Alberghiera Fitto e Portaluri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita, per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di G.R. n. 5409 del 12 novembre 1996, pubblicata nel B.U.R.P. del 28 novembre 1996, nella parte in cui esclude la ditta di cui e' titolare il ricorrente dall'accesso ai fondi P.O.P. 1994-1996 - Misura 6.1, nonche', nei limiti dell'interesse, della deliberazione di G.R. n. 5410 del 12 novembre 1996 di «Approvazione della graduatoria. Individuazione dei soggetti benficiari», pubblicata nel B.U.R.P. del 5 dicembre 1996, nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato, ed in particolare del bando di concorso approvato con deliberazione di G.R. n. 5097 del 21 novembre 1995. Visto il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti di causa; Vista l'ordinanza 1° marzo 1997, n. 310, recante il rigetto della domanda cautelare; Vista l'ordinanza 16 luglio 2007, n. 699, con cui e' stata disposta l'integrazione del contraddittono; Uditi alla pubblica udienza del 14 novembre 2007 il relatore, Referendario Tommaso Capitanio, e, per il ricorrente, l'avv. Valeria Pellegrino in sostituzione di Giovanni Pellegrino. Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. 1. - Il ricorrente, in qualita' di imprenditore operante nel campo turistico-alberghiero, aveva presentato alla Regione Puglia domanda di ammissione al finanziamento di cui al «P.O.P. Puglia 1994-1996 - Bando di accesso finanziamento sottoprogramma Turismo - Misura 6.1. - Incentivi alle strutture turistico ricettive e congressuali, approvato dalla Giunta regionale pugliese con deliberazione n. 5097 del 21 novembre 1995. L'amministrazione, con la deliberazione di Giunta regionale oggetto di impugnativa, lo aveva esduso dalla graduatoria finale, sia perche' l'avv. Scardino aveva riscontrato la ricbiesta di ulteriore documentazione oltre il limite temporale concesso dall'amministrazione, sia perche' l'impresa di cui era titolare il ricorrente non aveva sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio regionale. Il provvedimento viene censurato dall'avv. Scardino per i seguenti motivi: il termine concesso dalla p.a. intimata per integrare la documentazione prodotta unitamente alla domanda non poteva certo considerarsi perentorio, essendo chiaramente un termine ordinatorio. Fra l'altro, la documentazione de qua e' stata inviata alla Regione ben prima della data di adozione della deliberazione impugnata, il che significa che l'amministrazione aveva tutto il tempo per prenderne visione e che il ritardo non ha ostacolato o ritardato la conclusione del procedimento; per quanto concerne invece la questione della sede, la disposizione del bando di cui ha fatto applicazione la G.R. (la quale ripete pedissequamente quella di cui all'art. 47 della l.r. pugliese 20 febbraio 1995, n. 3, recante «Procedure per l'attuazione del Programma operativo plurifondo 1994-1999») sembra effettivamente presupporre, quale condizione di partecipazione alla presente procedura, che il richiedente abbia la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio regionale. La dausola va pero' interpretata secundum constitutionem ed in base alla ratio stessa dei finanziamenti oggetto della presente vicenda. Poiche' lo scopo di tali contributi economici e quello di provocare positive ricadute sul tessuto occupazionale dei territori, e' evidente che cio' che conta e' la sede operativa dell'impresa, ossia il luogo in cui l'iniziativa economica che beneficia del finanziamento e' destinata ad incidere in senso positivo, sia in termini di valorizzazione dei territori, sia in termini di incremento dell'occupazione. Nel caso di specie, l'iniziativa economica per cui l'avv. Scardino ha presentato la domanda concerne un campeggio situato nel Comune di Salve, e precisamente nella nota localita' turistica di Torre Pali, per cui (come ritenuto anche dal Tribunale amministrativo regionale Bari, sez. II, ord. 19 dicembre 1996, n. 851, confermata dalla sez. V del Consiglio di Stato con ord. 17 giugno 1997, n. 1115) la legge e il bando vanno interpretati nel senso che, ai fini dell'ammissione alla procedura, e' sufficiente che il richiedente abbia una sede operativa nella Regione Puglia. 2. - In sede cautelare le tesi di parte ricorrente non hanno trovato accoglimento, in quanto il tribunale ha ritenuto che la clausola del bando che prescriveva obbligatoriamente il possesso della sede legale, amministrativa ed operativa nella regione (oltre a non poter essere interpretata nel senso patrocinato dal ricorrente) era meramente ripetitiva del disposto di legge e pertanto si trattava di clausola - c.d. esdudente - che andava impugnata immediatamente. A seguito della trattazione del merito, pero', le condusioni rassegnate dalla Sezione in sede cautelare sono state oggetto di rimeditazione (come si dira' infra), per cui, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri imprenditori inseriti in graduatoria (il ricorso, inizialmente, era stato notificato solo ad un controinteressato), alla pubblica udienza del 14 novembre 2007 il tribunale ha ritenuto la causa ai fini della decisione. 3. - Cio premesso, il Collegio ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 2, della citata l.r. pugliese n. 3/1995, precisando immediatamente che la norma in questione e' stata abrogata dall'art. 56 della l.r. 6 maggio 1998, n. 14, mentre, successivamente, l'intera legge n. 3/1995 e' stata abrogata dall'art. 57 della l.r. 25 settembre 2000, n. 13, il quale fa pero' salva l'applicazione della legge abrogata per quanto attiene alla disciplina dei rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa. Peraltro, cio' non incide sulla sussistenza dell'interesse ad agire nel presente giudizio, visto che il ricorrente ha subito una lesione per effetto dell'applicazione del citato art. 47 e che l'eventuale accoglimento del ricorso e' funzionale all'eventuale attivazione di ulteriori rimedi giurisdizionali. 3.1. - In effetti, il Tribunale non ritiene di poter decidere la controversia fintantoche' la norma di cui si sospetta l'incostituzionalita' non venga dichiarata effettivamente incostituzionale, e cio' in quanto: da un lato, la disposizione de qua non e' suscettibile di interpretazione adeguatrice, stante il suo chiaro disposto. In effetti, nel momento in cui prevede che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'aspirante al finanziamento deve provare di avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio regionale, l'art. 47 della l.r. n. 3/1995 reca un precetto assolutamente inequivocabile; dall'altro lato, non e' nemmeno possibile per il tribunale procedere alla disapplicazione della norma per contrasto con il diritto comunitario, e cio' in quanto, nel caso di specie, la vicenda si svolge tutta sul versante interno e non coinvolge quindi interessi sovranazionali. 3.2. - Per quanto concerne la rilevanza della questione, si e' gia' detto che il ricorso potrebbe trovare accoglimento solo se la norma in questione venisse dichiarata incostituzionale (e quindi inefficace ex tunc). Dal punto di vista dei presupposti processuale, poi, l'odierno Collegio ritiene ammissibile il ricorso, sia perche' la clausola del bando in base alla quale il ricorrente e' stato escluso non aveva carattere immediatamente escludente (prova ne sia la circostanza che, all'epoca dei fatti, vi erano pronunce del giudice amministrativo che avevano interpretato la clausola in argomento in maniera diversa da quanto ritenuto dalla regione), sia perche' l'esclusione e' stata decretata anche per un'altra e autonoma ragione. 3.3. - Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della q.l.c., il Collegio osserva che: la ratio dei finanziamenti pubblici finalizzati all'incentivazione di attivita' lato sensu economiche (quale sicuramente e' quella per cui l'avv. Scardino aveva chiesto il contributo regionale) e' quella di agevolare lo svilupo economico del territorio affidato alla cura ai beneficiari (nel caso di specie, la Regione Puglia). Pertanto, l'unico aspetto rilevante e' che l'attivita' economica sovvenzionata con i fondi pubblici si insedi in quel certo territorio, e cioe' che l'imprenditore beneficiario abbia una sede operativa nel territorio stesso; quindi, nel momento in cui la legge e/o il bando richiedono, ai fini della partecipazione al procedimento, requisiti ulteriori rispetto a quello appena menzionato e non strettamente necessari ai fini della valutazione della bonta' dei progetti per i quali si richiedono i finanziamenti, si ha una violazione dei principi di cui agli artt. 3, 41 e 120 («vecchio testo») Cost. In effetti, dal combinato disposto di tali norme costituzionali, si desume la regola per cui l'attivita' economica, che per definizione e' libera, non puo' essere ostacolata con l'imposizione di barriere «protezionistiche» di natura territoriale, allorquando (e qui viene in evidenza l'art. 3) cio' non sia necessario per salvaguardare interessi particolari che richiedano una particolare tutela. Nel caso in esame, pero', nessuna giustificazione sembra avere la limitazione imposta dall'art. 47, l.r. n. 3/1995, visto che, ai fini della promozione delle attivita' turistiche nella Regione Puglia, e' sufficiente accertare che i soggetti ammessi al finanziamento abbiano l'intenzione di avviare le proprie iniziative imprenditoriali nel territorio regionale, ossia che abbiano una sede operativa in Puglia, la qual cosa e' facilmente verificabile in base ad un esame dei progetti che i richiedenti dovevano allegare alla domanda ai sensi del bando approvato dalla G.R. con la citata deliberazione n. 5097/1995. E la migliore nprova di tale assunto sta nel fatto che la norma oggetto di rimessione alla Consulta e' stata in seguito abrogata dal Legislatore regionale (citato art. 56, l.r. n. 14/1998), evidentemente persuasosi dell'illegittimita' della disposizione, la quale limita in modo irragionevole e ingiustificato l'accesso ai finanziamenti per cui e' causa. 4. - Pertanto, il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata (per conflitto con gli artt. 3, 41 e 120 Cost.) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 2, della l.r. pugliese 20 febbraio 1995, n. 3, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui al P.O.P. 1994-1996 - Misura 6.1., i richiedenti debbono avere sede legale, amminitrativa ed operativa (anziche' solo operativa) nel territorio regionale.